Per tutte le controversie individuali o plurime, relative all’applicazione dei contratti collettivi, viene previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, così come modificati dal D.L. 31/3/1998, n. 80 e del D.L. 387/1998.
Il datore di lavoro, il lavoratore e i rappresentanti sindacali si incontrano nella sede dell’associazione al fine di pervenire a un accordo extragiudiziale.
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